Il contesto normativo in materia di protezione dei lavoratori dall’esposizione ai campi elettromagnetici fino a marzo 2012 si fondava sulla Direttiva 2004/40/CE, ventesima direttiva particolare ai sensi della direttiva 89/391/CEE e con la quale anche i campi elettromagnetici entrano a far parte degli agenti fisici da cui i lavoratori devono essere protetti, così come le vibrazioni, il rumore e le radiazioni ottiche. La Direttiva 2008/46/CE, ha rinviato al 30 aprile 2012 i termini di recepimento della Direttiva 2004/40/CE, in modo da consentire una rivalutazione completa dell’impatto sociale ed economico della Direttiva 2004/40/CE stessa. E’ opportuno chiarire quali sono le modifiche e le novità contenute nella proposta di modifica della Direttiva sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (campi elettromagnetici).
Il rapido sviluppo nell’industria ed in medicina di tecnologie che utilizzano i campi magnetici statici ha prodotto un aumento dell’esposizione professionale a questo specifico agente fisico.
I livelli più elevati di esposizione sono riscontrabili tra gli operatori impiegati in prossimità dei tomografi per risonanza magnetica nucleare. Da un punto di vista fisico, i meccanismi accertati mediante i quali i campi magnetici statici interagiscono con la materia vivente sono l’induzione magnetica, l’azione magnetomeccanica e le interazioni elettroniche. Numerosi studi sono stati condotti sui potenziali effetti biologici dei campi magnetici statici analizzando diversi micro parametri tra cui l’orientamento delle cellule, la crescita cellulare, l’attività metabolica e l’espressione genica. Nel complesso queste indagini non forniscono evidenze convincenti di effetti nocivi per esposizioni a campi magnetici con densità di flusso fino a diversi Tesla.
Dal punto di vista fisiologico, studi di laboratorio sull’uomo non hanno messo in evidenza effetti degni di nota per esposizione a campi magnetici fino ad 8 Tesla, ad eccezione di un lieve e transitorio aumento della pressione sistolica. Inoltre non sembra esserci nessuna evidenza di effetti su altri aspetti delle funzioni cardiovascolari, sulla temperatura corporea, sulla memoria, sul linguaggio e sui tempi di reazione motorio-uditiva. L’unico effetto provato è la formazione di stimoli visivi, detti anche fosfeni, durante il movimento degli occhi o della testa all’interno di un forte campo statico che si può accompagnare anche a nausea, vertigini e sapore metallico in bocca . Si tratta comunque di malesseri transitori con nessuna implicazione di tipo patologico.
Per quanto riguarda la protezione dei lavoratori dall’esposizione a campi magnetici statici, a fornire le linee guida recepite nei quadri regolatori attualmente vigenti a livello europeo è l’ICNIRP. Tali limiti si basano sui risultati di indagini condotte a livello biologico su cellule o colture cellulari, a livello fisiologico sugli animali e sull’uomo e a livello epidemiologico su soggetti esposti in modo cronico per ragioni professionali.
Ancora oggi i limiti per l’esposizione ai campi magnetici statici fanno riferimento a Linee Guida pubblicate dall’ICNIRP nel 1994 nelle quali veniva raccomandato un limite per esposizione professionale pari a 200 mT mediato nel tempo su una giornata di lavoro, con un valore massimo di 2T, estendibile a 5T per le sole estremità.
Il valore limite di 200 mT/day trova giustificazione nel fatto che l’analisi dei meccanismi di interazione accertati ha messo in evidenza che l’esposizione cronica a tale livello di induzione magnetica non dovrebbe avere conseguenze negative per la salute. Si tratta comunque di una restrizione conservativa che tiene anche conto del fatto che, nel 1994, le conoscenze sui potenziali effetti a lungo termine erano piuttosto carenti. A seguito di una analisi in chiave critica della letteratura scientifica prodotta nell’ultimo decennio, a fine 2009 ha pubblicato la revisione delle Linee Guida; in questo nuovo documento si raccomanda che l’esposizione professionale della testa e del tronco non superi, come valore di picco spaziale dell’induzione magnetica i 2T. Tuttavia, per specifiche attività lavorative, si possono consentire esposizioni fino a 8T se l’ambiente è controllato e se vengono messe in atto adeguate procedure di lavoro atte a minimizzare gli effetti indotti dal movimento oppure se l’esposizione è limitata agli arti.
La nuova Direttiva europea sulle esposizioni professionali recepirà quindi le Linee Guida ICNIRP del 2009 consentendo di fatto l’utilizzo in campo medico e chimico di apparati con campo statico nominale fino ad 8T. La modifica dei limiti per esposizione a forte campo magnetico statico solleva questioni complesse e pressanti, che potrebbero anche portare al posticipo dell’uscita del nuovo quadro regolamentare europeo riguardante le esposizioni professionali all’agente fisico campi elettromagnetici. Da un lato, infatti, l’aumento dei livelli di campo ammissibili fino ad 8T ammette implicitamente la presenza di disturbi di natura transiente che alcuni soggetti potrebbero accusare, ed inoltre ancora non sono disponibili conoscenze specifiche per campi così elevati su potenziali effetti a lungo termine; dall’altro lato, una politica troppo cautelativa rischierebbe di bloccare i futuri sviluppi, soprattutto a livello diagnostico, di una tecnica non invasiva, altamente collaudata come la risonanza magnetica nucleare che ha già dimostrato di portare enormi vantaggi a tutti.
La nuova direttiva propone una revisione della direttiva stessa al fine di garantire sia un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, sia la salvaguardia e lo sviluppo delle attività mediche e industriali che prevedono l’utilizzo dei campi elettromagnetici. In particolare si farà riferimento espressamente all’esistenza di effetti diretti e indiretti generati dall’esposizione ai campi elettromagnetici. Nel dettaglio si definiscono gli “effetti nocivi per la salute” (effetti biologici che hanno un effetto dannoso sul benessere mentale, fisico e/o generale dei lavoratori esposti e a questo proposito si ricorda che nella direttiva sono presi in considerazione solo gli effetti di breve periodo) e gli “effetti nocivi per la sicurezza” (effetti che generano disturbi temporanei e influenzano le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e che pertanto possono influenzare negativamente la capacità di un lavoratore di lavorare in modo sicuro).
Nella nuova direttiva, oltre ai “valori limite di esposizione” e ai “valori di azione” si definiscono anche i “valori di orientamento”, che corrispondono a un livello di campo per il quale non dovrebbero prodursi effetti nocivi per la salute in normali condizioni di lavoro e per persone che non appartengono a un gruppo soggetto a rischi particolari. Di conseguenza, in questo caso l’accuratezza della procedura di valutazione del rischio può essere ridotta al minimo. La conformità al valore d’orientamento garantirà la conformità ai pertinenti valori limite di esposizione per gli effetti sulla salute e sulla sicurezza.
Un nuovo paragrafo è relativo alla protezione degli operatori radar in ambito militare e stabilisce il diritto dei militari di utilizzare un sistema di protezione adatto alle specifiche situazioni di lavoro. La richiesta è stata fatta dalla NATO, che utilizza un sistema di protezione basato sulle raccomandazioni proposte dall’Istituto degli ingegneri elettronici ed elettrotecnici (IEEE).
È infine stata introdotta un’importante modifica affinché il Parlamento europeo e il Consiglio non attribuiscano alla commissione il potere di modificare i valori limite; per quanto riguarda invece gli attuali livelli di riferimento direttamente misurabili, vale a dire i valori di orientamento e di azione, sono considerati modifiche di natura strettamente tecnica. Ciò faciliterà eventuali modifiche adeguate e tempestive se le conoscenze scientifiche e il raffinamento dei metodi di modellizzazione giustificheranno semplificazioni o adeguamenti in questo settore.